[1]Articolo III-322

[2]1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o piu' paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo. 2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio puo' adottare; secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entita' non statali. 3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art322 · fonte del testo

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