[1]Articolo III-321

[2]1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamita' naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessita' umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialita', neutralita' e non discriminazione. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. 4. L'Unione puo' concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 5. E' istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalita' di funzionamento. 6. La Commissione puo' prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarita' dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario. 7. L'Unione provvede affinche' le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art321 · fonte del testo

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