[1]Articolo III-313

[2]1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione. 2. Le spese operative cui da' luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento. 3. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano:

  • a)le modalita' di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;
  • b)le modalita' di gestione del fondo iniziale;
  • c)le modalita' di controllo finanziario. Quando la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 non puo' essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art313 · fonte del testo

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