[1]Articolo III-311

[2]1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacita' di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorita' del Consiglio, ha il compito di:

  • a)contribuire a individuare gli obiettivi di capacita' militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacita' assunti dagli Stati membri;
  • b)promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
  • c)proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacita' militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
  • d)sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attivita' di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
  • e)contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari. 2. L'Agenzia europea per la difesa e' aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalita' di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attivita' dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art311 · fonte del testo

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