[1]Articolo III-237

[2]Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimita' una decisione europea che conceda una deroga, nessuno Stato membro puo' rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art237 · fonte del testo

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