[1]Articolo III-234

[2]1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio adotta all'unanimita' leggi o leggi quadro europee che prevedono:

  • a)disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
  • b)misure aventi incidenza:
  • i)sull'assetto territoriale;
  • ii)sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilita' delle stesse;
  • iii)sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
  • c)misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. II Consiglio su proposta della Commissione, puo' adottare all'unanimita' una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma. In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi. 4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale. 5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorita' di uno Stato membro, tale misura prevede in forma appropriata:
  • a)deroghe temporanee e/o
  • b)un sostegno finanziario del Fondo di coesione. 6. Le misure di protezione adottate in virtu' del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art234 · fonte del testo

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