[1]Articolo III-233

[2]1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

  • a)salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente;
  • b)protezione della salute umana;
  • c)utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  • d)promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. 3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
  • a)dei dati scientifici e tecnici disponibili;
  • b)delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;
  • c)dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
  • d)dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni. 4. Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalita' della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art233 · fonte del testo

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