[1]Articolo III-180

[2]1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficolta' nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficolta' o sia seriamente minacciato da gravi difficolta' a causa di calamita' naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art180 · fonte del testo

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