[1]Articolo III-138

[2]1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberta' di stabilimento in una determinata attivita'. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtu' del paragrafo 1, in particolare:

  • a)trattando, in generale, con precedenza le attivita' per le quali la liberta' di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
  • b)assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attivita' interessate,
  • c)sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberta' di stabilimento,
  • d)vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attivita' autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attivita' di cui trattasi,
  • e)rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprieta' fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227, paragrafo 2,
  • f)applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla liberta' di stabilimento in ogni ramo di attivita' considerato, da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime, g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi,
  • h)accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art138 · fonte del testo

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