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[1]Fra i poteri del Comitato liquidatore della Banca italiana di sconto, determinati dal R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, e' compresa anche la facolta' di cedere in blocco all'Ente sovventore, Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le attivita' della liquidazione in pagamento a stralcio delle sovvenzioni ricevute e di procedere alla conseguente e irrevocabile chiusura della liquidazione stessa, mediante deliberazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]La cessione in parola e' esente da qualunque tassa di registro e di bollo.
[3]Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, la deliberazione del Comitato liquidatore diventera' obbligatoria in confronto di tutti gli interessati. Contro di essa non e' ammesso alcun reclamo o opposizione.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 25 marzo 1926.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Belluzzo - Rocco - Volpi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
