[1]Cooperazione in materia di migrazione

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza di sforzi congiunti per gestire i flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti instaurano un dialogo globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei Paesi di origine, transito e destinazione dei migranti tengono conto delle problematiche connesse al fenomeno. 2. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione e si realizza nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione e nazionale in vigore. La cooperazione si concentrera', tra l'altro:

  • a)sulle cause di fondo della migrazione;
  • b)su un dialogo globale sulla migrazione legale inteso, come consensualmente convenuto, a istituire i dispositivi atti a favorire le opportunita' di migrazione legale;
  • c)sullo scambio di esperienze e pratiche per quanto riguarda il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951, e del relativo protocollo, firmato il 31 gennaio 1967, soprattutto dei principi di «non respingimento» e di «ritorno volontario»;
  • d)sulle norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la parita' di trattamento, l'integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
  • e)sull'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
  • f)sul rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, e la promozione del ritorno volontario di quanti soggiornano illegalmente sul territorio di un Paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
  • g)sulle questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio;
  • h)le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere;
  • i)il potenziamento delle capacita' tecniche e umane. 3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessita' di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:
  • a)una volta che le competenti autorita' del Vietnam abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, che la persona da riammettere e' di nazionalita' vietnamita, il Vietnam riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta delle autorita' competenti di quello Stato e senza indebiti ritardi;
  • b)una volta che le competenti autorita' dello Stato membro interessato abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, la nazionalita' della persona da riammettere, ciascuno Stato membro riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio del Vietnam, su richiesta delle autorita' competenti del Vietnam e senza indebiti ritardi. Le parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identita' adeguati a tal fine. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento o di altre prove della cittadinanza, su richiesta del Vietnam o dello Stato membro interessato, le competenti autorita' dello Stato membro interessato o del Vietnam dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertare la cittadinanza. 4. Nel rispetto delle normative e delle procedure rispettive, le parti potenzieranno la cooperazione in materia di riammissione nell'intento di negoziare, su richiesta di una parte e come consensualmente convenuto, un accordo tra l'UE e il Vietnam di riammissione dei rispettivi cittadini.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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