[1]Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi

[2]1. Le parti:

  • a)condividono esperienze e migliori pratiche ed esplorano le varie possibilita' al fine di semplificare le importazioni, le esportazioni e altre procedure doganali;
  • b)garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi;
  • c)sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali ed elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca;
  • d)ricercano una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi. 2. Le parti presteranno particolare attenzione, tra l'altro:
  • a)a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza;
  • b)a garantire un'applicazione piu' efficace ed efficiente dei diritti di proprieta' intellettuale a livello doganale;
  • c)ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarita'. 3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo. 4. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art16 · fonte del testo

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