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[1]All'art. 7 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, e' sostituito il seguente:
[2]«Al risconto del portafoglio agrario, ai sensi dell'art. 3 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sono ammessi:
[3]«1° gli Istituti di credito agrario creati con legge speciale;
[4]«2° gli Enti agrari cooperativi che, senza ricevere depositi a risparmio, si propongono di somministrare agli agricoltori materiali e strumenti occorrenti all'esercizio dell'agricoltura;
[5]«3° gli Istituti esercenti il credito agrario che ne ottengano l'autorizzazione mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze. L'autorizzazione e' valida per un triennio, salva facolta' di revoca.
[6]«Con decreti dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, intesi i direttori generali degli Istituti di emissione, sara' fissato il limite massimo del risconto che potra' essere accordato agli Istituti ammessi a fruirne.
[7]«E' elevato da 1500 a 5000 lire il limite fissato per la validita' delle cambiali accettate mediante crocesegno, ai termini del capoverso dell'art. 15 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dal Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 25 marzo 1926.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Belluzzo - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
