1. Un Comitato di gestione e' costituito per esaminare l'attuazione della presente Convenzione, studiare i provvedimenti volti ad assicurare una interpretazione ed una attuazione uniformi della Convenzione ed esaminare ogni emendamento proposto. 2. Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione. Il Comitato puo' decidere che l'amministrazione competente di ogni Membro, Stato o territorio doganale individuale di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non e' Parte contraente, nonche' i rappresentanti delle Organizzazioni internazionali, possono, trattandosi di questioni che li interessano, assistere alle sessioni del Comitato in qualita' di osservatori. 3. Il Consiglio fornisce al Comitato i necessari servizi di segretariato. 4. Il Comitato procede in occasione di ciascuna sua sessione, ad eleggere il suo Presidente e Vice-Presidente. 5. Le amministrazioni competenti delle Parti contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente Convenzione, nonche' le domande di iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Consiglio trasmette tali comunicazioni alle autorita' competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali, di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti. 6. Il Consiglio convoca il Comitato ad una data stabilita da quest'ultimo, nonche' su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti contraenti. Esso distribuisce il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, almeno sei mesi prima della sessione del Comitato. 7. Su decisione del Comitato adottata la virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti di quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'Articolo 24, che non sono Parti contraenti, nonche' le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato. 8. Le proposte sono messe ai voti. Ciascuna Parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato a maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti. 9. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione, le Unioni doganali o economiche Parti alla Convenzione dispongono, in caso di votazione, solo di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. 10. Il Comitato adotta un rapporto prima della chiusura della sua sessione. 11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo il Regolamento interno del Consiglio sara' applicabile a meno che il Comitato non decida diversamente.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art22 · fonte del testo

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