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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-leghe 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative ai beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiarie indebitamente pagate su tali beni, con la seguente modificazione:

[8]L'art. 2 e' sostituito dal seguente:

[9]«Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano piu' intestati al Demanio, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento estensibili sino ad un biennio, senza corresponsione l'interessi e senza particolare garanzia».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 26 marzo 1936 - Anno XIV

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 15 aprile 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-03-26;547~art1 · fonte del testo

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