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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n.179, che ha stabilito a carico dello Stato un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra; rettificandosi in « trentennio » la parola « triennio » scritta nell'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 14 aprile 1927 - Anno V
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Volpi - Giuriati - Belluzzo.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 27 aprile 1927 al 16 dicembre 2009
