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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, che ha apportato modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca al comune di Taranto, con le seguenti modificazioni:

[8]Dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:

[9]Art. 5-bis. - Al 1° comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, sono sostituiti i seguenti:

[10]«Le concessioni da parte della competente autorita' marittima di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneita' delle zone stesse, nei riguardi igienici, ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal direttore generale della Sanita' pubblica e composto dai rappresentanti del Ministero delle finanze (Aziende patrimoniali dello Stato), dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorato della pesca) e delle comunicazioni (Marina mercantile). «Il Ministro per le finanze provvedera', con suoi decreti e su designazione dei singoli Ministeri interessati, alla nomina dei componenti il predetto Comitato, che durera' in carica tre anni, nonche' alla emanazione delle norme per il funzionamento della segreteria».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 1° aprile 1935 - Anno XIII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Di Revel

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 9 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-01;543~art1 · fonte del testo

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