della fauna e della flora native 1. Saranno vietate la cattura o le interferenze nocive, tranne che in conformita' con un permesso. 2. Questi permessi specificheranno le attivita' autorizzate, ivi compreso quando, dove e da chi devono essere svolte e saranno rilasciat solo nelle seguenti circostanze: (a) per fornire campioni destinati a studi scientifici o informazioni scientifiche; (b) per fornire campioni per musei, erbari, giardini zoologici e botanici, o altre istituzioni o utilizzazioni educative o culturali; (c) per provvedere alle conseguenze inevitabili di attivita' scientifiche non diversamente autorizzate in base ai sotto- paragrafi (a) o (b) precedenti, o alla costruzione e funzionamento di attrezzature di supporto scientifico. 3. Il rilascio di questi permessi sara' limitato in modo da assicurare che: (a) non siano catturati piu' animali, uccelli o piante native di quanto non sia strettamente necessario per soddisfare agli scopi stabiliti nel paragrafo 2 sopra; (b) siano uccisi solo piccoli quantitativi di mammiferi o uccelli nativi ed in nessun caso siano uccisi piu' mammiferi o uccelli nativi della popolazione locale di quanti possano, in combinazione con altre catture consentite, essere normalmente sostituiti per via di riproduzione naturale nella stagione successiva; (c) sia preservata la diversita' delle specie, nonche' l'habitat essenziale alla loro esistenza ed all'equilibrio dei sistemi ecologici esistenti nell'ambito della zona del Trattato Antartico. 4. Ogni specie di mammiferi, uccelli e piante native elencate all'Appendice A al presente Annesso sara' designata come "Specie particolarmente protetta" e godra' di una particolare protezione delle Parti. 5. Non saranno rilasciati permessi per catturare specie particolarmente protette salvo se la cattura: (a) e' effettuata per finalita' scientifiche obbligatorie; (b) non pone a repentaglio la sopravvivenza o il ricupero di quella specie o popolazione locale; (c) si avvale di tecniche non letali laddove appropriato. 6. Tutte le catture di mammiferi e di uccelli indigeni saranno effettuate secondo modalita' comportanti il minimo grado di pena e di sofferenza possibile.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-ii-art3 · fonte del testo

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