Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno, con le seguenti modificazioni:
[8]Ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2, sono sostituiti i seguenti:
[9]«1° Residuo capitale al 1° luglio 1934 del mutuo ipotecario di L. 850.000 verso l'Istituto di credito fondiario di Verona, in L. 743.053,56 alle condizioni tutte del relativo contratto in data 21 dicembre 1928, nonche' l'arretrato alla data suddetta di L. 102.348, ed ulteriori interessi di mora maturati fino alla data del pagamento di tale arretrato.
[10]«2° Residuo capitale ed interessi al 1° luglio 1934 delle aperture di credito verso vari Istituti, in complessive L. 150.718,83, oltre gli interessi ed altri oneri contrattuali successivamente maturati fino alla data della estinzione di tali debiti.
[11]«3° Anticipazioni fatte in proprio dai soci al 1° luglio 1934, in L. 159.051».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 1° aprile 1935 - Anno XIII
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]Mussolini - Di Revel
[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 9 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
