Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961 · Legge 2 marzo 1963, n. 534
- Aggiornato al
- 27 aprile 1963
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire…
- Art. 2La presente Convenzione e' applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio…
- Art. 3Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, per "residente di uno Stato contraente" si intende…
- Art. 5Il termine "stabile organizzazione" designa una Sede fissa di affari in cui l'impresa…
- Art. 6I nazionali di uno stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad…
- Art. 7I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti…
- Art. 8Salve le disposizioni degli altri articoli della presente Convenzione, gli utili di…
- Art. 9Quando: a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o…
- Art. 10I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili…
- Art. 11Salvo le disposizioni del successivo paragrafo 2, i dividendi sono tassabili in ciascuno…
- Art. 12Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altro prestito dei…
- Art. 13I canoni e le altre remunerazioni per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su…
- Art. 14Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate direttamente da, o prelevate da fondi…
- Art. 15Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14, le pensioni e le altre…
- Art. 16Salve le disposizioni degli articoli 14, 15 e 19, gli stipendi, i salari e le altre…
- Art. 17I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera…
- Art. 18Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti…
- Art. 19Le "tantiemes", i gettoni di presenza e le altre retribuzioni similari che un residente…
- Art. 20I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono una…
- Art. 21Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati contraenti, che…
- Art. 22Ogni altro reddito diverso da quelli previsti nella presente Convenzione e' tassabile…
- Art. 23Il patrimonio costituito dai beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2…
- Art. 24Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, quando in conformita', alle disposizioni…
- Art. 25Quando un contribuente prova che le misure adottate dalle autorita' fiscali degli Stati…
- Art. 26Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a…
- Art. 27Le disposizioni della presente Convenzione, non possono essere interpretate nel senso di…
- Art. 28Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari…
- Art. 29La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
- Art. 30La presente Convenzione restera' in vigore per un periodo di cinque anni e…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
