Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 25 dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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