richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze 1. Le sentenze previste dall'articolo 23 della presente Convenzione saranno riconosciute ed eseguite nel ricorso delle seguenti condizioni:

  • a)la sentenza concerne materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte richiesta o di una Convenzione tra questa Parte ed uno Stato terzo.
  • b)la sentenza e' passata in giudicato ed e' esecutiva conformemente alla legge della Parte nel territorio della quale la sentenza e' stata emessa;
  • c)la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, e' stata citata nei termini e nei modi previsti dalla legge della Parte contraente nel cui territorio la sentenza e' stata emessa, e nel caso di incapacita' legale o naturale, e' stata debitamente rappresentata;
  • d)fra le stesse Parti ed in ordine al medesimo oggetto nessuna sentenza definitiva e' stata emessa nel territorio della Parte in cui la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita;
  • e)nessuna autorita' giudiziaria della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita e' stata adita con un'istanza avente il medesimo oggetto e fra le medesime Parti anteriormente alla presentazione della domanda all'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza;
  • f)la Parte contraente nel cui territorio sono domandati l'accertamento e l'esecuzione ritiene che l'accertamento o l'esecuzione non ledono i diritti connessi con la propria sovranita' e sicurezza e non sono contrari al proprio ordine pubblico. 2. Le decisioni provvisoriamente esecutive e le misure provvisorie, sono benche' suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute e dichiarate esecutive nella Parte richiesta se decisioni dello stesso tipo possono esservi emesse o eseguite.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art24 · fonte del testo

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