L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato e' autorizzata ad assumere a proprio carico il prestito di 200 milioni di franchi svizzeri concesso dalle Ferrovie federali svizzere di cui all'art. 2 dell'Accordo sopra indicato per la durata ed alle condizioni stabilite nella Convenzione indicata nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 21 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-05;532~art3 · fonte del testo

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