Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano i due Paesi, ed esecuzione della Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo suddetto
Legge 5 maggio 1956, n. 532
- Aggiornato al
- 21 giugno 1956
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 6
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concluso in Roma il…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo…
- Art. 3L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato e' autorizzata ad assumere a…
- Art. 4Il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito sara' assunto…
- Art. 5Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti…
- Art. 6La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua…
