[1]Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

[2]1. Le parti convengono sulla necessita' di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» (FATF). 2. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. 3. La cooperazione consente, in particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art21 · fonte del testo

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