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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Legge 8 aprile 2024, n. 53
- Aggiornato al
- 19 aprile 2024
- Articoli
- 52
- Versioni storiche
- 56
- Art. 1Allegato Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE…
- Art. 2Finalita' della cooperazione Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le parti…
- Art. 3Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali 1. Le parti si impegnano a…
- Art. 4Cooperazione regionale e bilaterale 1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di…
- Art. 5Cooperazione nella lotta al terrorismo Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al…
- Art. 6Attuazione degli obblighi internazionali al fine di punire i gravi crimini di portata…
- Art. 7Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono…
- Art. 8Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il…
- Art. 9Principi generali 1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi e di…
- Art. 10Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) Le parti possono discutere e scambiarsi…
- Art. 11Questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) Le parti promuovono l'impiego…
- Art. 12Dogane 1. Le parti condividono le esperienze ed esaminano le possibilita' di…
- Art. 13Investimenti Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto stabile e attraente…
- Art. 14Politica della concorrenza Le parti possono promuovere l'introduzione e l'applicazione…
- Art. 15Servizi Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio…
- Art. 16Protezione della proprieta' intellettuale Le parti considerano rilevanti i diritti di…
- Art. 17Stato di diritto e cooperazione giudiziaria 1. Nella loro cooperazione in materia di…
- Art. 18Protezione dei dati 1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare la…
- Art. 19Migrazione 1. Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi…
- Art. 20Lotta alla criminalita' organizzata Le parti convengono di cooperare nella lotta alla…
- Art. 21Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo 1. Le…
- Art. 22Cooperazione in materia di droghe illecite 1. Le parti collaborano per garantire un…
- Art. 23Cooperazione in materia di diritti umani 1. Le parti decidono di cooperare, ove…
- Art. 24Cooperazione in materia di servizi finanziari Le parti si adoperano per incentivare la…
- Art. 25Dialogo sulla politica economica 1. Le parti convengono di cooperare per promuovere lo…
- Art. 26Cooperazione in materia fiscale 1. Le parti riconoscono e si impegnano ad applicare…
- Art. 27Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI 1. Le parti, tenendo conto delle…
- Art. 28Societa' dell'informazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della…
- Art. 29Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media Le parti convengono di promuovere…
- Art. 30Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti incoraggiano, sviluppano e facilitano…
- Art. 31Energia 1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore…
- Art. 32Trasporti 1. Le parti convengono di rafforzare ulteriormente e di comune accordo la…
- Art. 33Istruzione e cultura 1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori…
- Art. 34Ambiente e risorse naturali 1. Le parti convengono sulla necessita' di salvaguardare e…
- Art. 35Occupazione e affari sociali 1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel…
- Art. 36Sanita' 1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare…
- Art. 37Statistiche Le parti si adoperano per promuovere, in linea con le attivita' di…
- Art. 38Societa' civile Le parti riconoscono il contributo potenziale di una societa' civile…
- Art. 39Risorse per la cooperazione 1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive…
- Art. 40Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi 1. Le parti convengono di scambiarsi…
- Art. 41Comitato misto 1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un…
- Art. 42Clausola evolutiva 1. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti possono, ove…
- Art. 43Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea…
- Art. 44Mancata esecuzione dell'accordo 1. Una parte, se ritiene che l'altra sia venuta meno agli…
- Art. 45Agevolazioni Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente accordo, le parti…
- Art. 46Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio in…
- Art. 47Definizione delle parti Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o…
- Art. 48Diffusione di informazioni Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere…
- Art. 49Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del…
- Art. 50Dichiarazioni e lettere di accompagnamento Le dichiarazioni comuni e le lettere di…
- Art. 51Notifiche Le notifiche a norma dell'articolo 49 sono fatte rispettivamente al…
- Art. 52Testo facente fede Il presente accordo e' redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata…
