DELLA BANCA RISPETTO AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI Un'azione legale puo' essere intentata contro la Banca solo davanti ad un tribunale competente per giurisdizione nel territorio di un paese ove la Banca possieda un ufficio, abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione o abbia emesso o garantito titoli. In nessun caso l'azione puo' essere intentata da membri o da persone che agisono per un membro o vantano rivendicazioni da esso. La proprieta' e le attivita' della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da ogni forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva contro la Banca.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art46 · fonte del testo

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