SPECIALI 1. La Banca puo' accettare l'amministrazione di Fondi speciali utili al raggiungimento del fine e che rientrano nelle sue funzioni. Il costo totale dell'amministrazione di ognuno di tali Fondi Speciali e' imputato a quel Fondo Speciale. 2. I Fondi speciali accettati in amministrazione dalla Banca possono essere utilizzati nei modi e nelle condizioni compatibili con il fine e le funzioni della Banca con le altre norme rilevanti del presente Statuto e con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. 3. La Banca deve adottare le regole necessarie per la creazione, l'amministrazione e l'utilizzo di ogni Fondo Speciale. Tali regole devono essere compatibili con le norme del presente Statuto, ad eccezione di quelle norme la cui applicabilita' e' espressamente limitata alle sole operazioni ordinarie della Banca.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari