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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 · Legge 24 luglio 1978, n. 527
- Aggiornato al
- 11 settembre 1978
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE…
- Art. 2I Governi contraenti istituiscono una commissione mista per la protezione delle acque…
- Art. 3La commissione ha i seguenti compiti: a) esamina ogni problema inerente all'inquinamento…
- Art. 4La commissione e' composta di due delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo Governo…
- Art. 5La commissione si riunisce almeno uno volta l'anno, su convocazione del presidente in…
- Art. 6La presidenza della commissione e' assunta alternativamente per la durata di un biennio…
- Art. 7Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo fra le due delegazioni…
- Art. 8I Governi contraenti esaminano le proposte della commissione e decidono le condizioni…
- Art. 9Ciascun Governo contraente assume le spese della propria delegazione nella commissione e…
- Art. 10Per una migliore informazione scientifica e tecnica la commissione potra' prendere…
- Art. 11La presente convenzione entrera' in vigore quando ciascun Governo contraente avra'…
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