[1]di informazioni

[2]1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Qualsiasi informazione cosi' scambiata sara' tenuta segreta e non potra' essere comunicata, fatta eccezione per il contribuente o per il suo rappresentante, che alle persone o alle autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione e delle istanze e ricorsi ad esse relativi, nonche' alle autorita' giudiziarie. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: 1° di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; 2° di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 3° di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art26 · fonte del testo

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