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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme relative alla pubblicita' dei prezzi degli alberghi con la seguente modificazione:
[8]Le parole della fine del primo comma dell'art. 9: «Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni»: sono sostituite dalle seguenti: «Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione mentre i conduttori di albergo, pensione o locanda non aderenti alla suddetta convenzione non potranno applicare prezzi inferiori a quelli denunziati come minori, salvo le seguenti eccezioni»:
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 26 marzo 1936 - Anno XIV
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Solmi
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 10 aprile 1936 al 22 dicembre 2008
