1. Gli Stati membri si impegnano affinche' la domanda di asilo di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata. 2. La domanda e' presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dsalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l'ordine in cui sono presentati. 3. La domanda e' presa in esame da detto Stato in conformita' della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali. 4. Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtu' dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l'asilo vi consenta. Lo stato membro competente secondo i succitati criteri e' quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest'ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformita' dei suddetti criteri, se quest'ultimo e' stato adito con tale domanda. 5. Ogni Stato membro mantiene la possibilita', conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York. 6. Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione e' competente per l'esame della domanda di asilo ha inizio allorche' una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta. 7. Lo Stato membro al quale e' stata presentata la domanda di asilo e' tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 13 e al fine di concludere il procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo, ad accettare il richiedente l'asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il procedimento di determinazione dello Stato competente. Tale obbligo cessa se il richiedente l'asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art3 · fonte del testo

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