[1]Sicurezza delle informazioni classificate

[2]1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente MoU saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite esclusivamente attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

[3]Per la Repubblica Italiana

[4]Corrispondenza (in lingua inglese)

[5]Per la Bosnia ed Erzegovina

[6]SEGRETISSIMO

[7]TOP SECRET

[8]VRLO TAJNO

[9]SEGRETO

[10]SECRET

[11]TAJNO

[12]RISERVATISSIMO

[13]CONFIDENTIAL

[14]POVJERJINO

[15]RISERVATO

[16]RESTRICTED

[17]INTERNO

[18]5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali. 6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi previsti, nel quadro degli obiettivi e delle finalita' del presente MoU. 7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente MoU, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' Nazionale per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente MoU, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti.

Testo vigente dal 26 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;52~allegato-1-art9 · fonte del testo

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