[1]Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale a sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni. 1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 25. Tuttavia per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine i dazi doganali di base sono progressivamente aboliti in cinque tappe, mediante riduzioni del 20% all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione che seguono l'adesione. Qualora per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b) i dazi della tariffa doganale comune siano inferiori ai dazi di base, per l'applicazione del presente paragrafo questi ultimi possono essere sostituiti dai dazi della tariffa doganale comune.

[2]2. a) Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune la Repubblica ellenica riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune alle condizioni, alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 31.

  • b)In deroga alla lettera a) la Repubblica ellenica applica integralmente dal 1° gennaio 1981 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti

[3]- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento; - prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento.

[4]3. Il dazio di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e' quello definito all'articolo 24. Per quanto concerne i prodotti di cui al regolamento n° 136/66/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse, i dazi di base sono cosi' fissati:

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

[6]4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che:

  • a)la Repubblica ellenica sia autorizzata a procedere

[7]- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli Stati membri attuali, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi;

  • b)la Comunita' nella sua composizione attuale procede

[8]- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.

[9]Per gli altri prodotti non occorre l' autorizzazione perche' la Repubblica ellenica proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo a secondo trattino. La Repubblica ellenica informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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