[1]Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 58 e 59, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e fra la Grecia e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Grecia ed i prezzi comuni. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore;

  • b)negli scambi fra la Grecia ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche' le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.

[2]4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo Stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art61 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari