1. Le disposizioni degli articoli 58 e 59 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola. Le disposizioni dell'articolo 61 si applicano agli stessi prodotti con riserva del paragrafo 3. 2. L'importo compensativo per gli altri prodotti per i quali e' fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola. Per i vini liquorosi l'importo compensativo applicabile al 1 gennaio 1981 e' tuttavia uguale all'importo della tassa compensativa da applicare nei confronti dei paesi terzi a tale data. Questo importo compensativo e' abolito secondo il ritmo previsto all'articolo 59. 3. Nessun importo compensativo si applica in Grecia all'importazione dei prodotti soggetti a prezzo di riferimento provenienti dai paesi terzi.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
