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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1630, concernente l'abrogazione delle seguenti leggi:
- a)18 marzo 1926, n. 562, che converte in legge il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1731, approvante la Convenzione tra lo Stato e la Societa' anonima di navigazione aerea per l'esercizio della linea aerea Roma-Genova-Barcellona;
- b)23 luglio 1926, n. 1362, che converte in legge il R. decreto 7 febbraio 1926 n. 210, approvante la Convenzione tra lo Stato e la Societa' anonima di navigazione aerea per l'esercizio della linea aerea Genova-Roma-Napoli-Palermo;
- c)10 gennaio 1929, n. 66, che converte in legge il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2357, approvante la Convenzione tra lo Stato e la Societa' anonima di navigazione aerea per l'esercizio delle linee aeree Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 marzo 1931 - Anno IX
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Balbo - Mosconi - De Bono - Ciano.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
