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[1]VITTORIO EMANUELE
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1930-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, comma 2°, del decreto, alle parole: «che hanno un capitale superiore ad un milione di lire», sono sostituite le altre: «che hanno un capitale non inferiore ad un milione di lire».
[10]Allo stesso art. 1 sono aggiunte in fine del 2° comma le seguenti parole:
[11]«La scelta deve cadere su iscritti nei detti Albi che non siano legati da rapporti di impiego con Enti o Aziende, pubblici o privati».
[12]All'art. 8, comma 2°, del decreto, alle parole: «aventi fino a cinque milioni di capitale», sono sostituite le altre: «aventi un capitale non superiore a cinque milioni».
[13]All'art. 11, comma 3°, del decreto, dopo il n. 6 sono aggiunti i seguenti numeri:
[14]«7) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- 8)di un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti».
[15]Il 4° comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
[16]«I membri indicati sotto i numeri da 3 a 8 sono nominati rispettivamente del Ministro per le finanze, dal Ministro per le corporazioni, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le Societa' italiane per azioni, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti».
[17]All'art. 12, comma 2°, del decreto, le parole: «con capitale superiore a cinque milioni», sono sostituite dalle altre: «con capitale non inferiore a cinque milioni».
[18]Allo stesso art. 12, in fine al comma 2°, sono aggiunte le parole seguenti:
[19]«Il termine di cinque anni e' ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti inscritti da almeno cinque anni nell'Albo degli esercenti la professione in materia di economia o commercio, ed e' ridotto a quattro anni, se si tratti di professionisti inscritti da almeno sei anni nell'Albo dei ragionieri».
[20]E' soppresso l'ultimo comma dello stesso art. 12.
[21]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[22]Data a Roma, addi' 3 aprile 1937-Anno XXV
[23]VITTORIO EMANUELE
[24]Mussolini - Solmi - Di Revel - Lantini.
[25]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 29 aprile 1937 al 22 dicembre 2008
