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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge il R. decreto del 17 aprile 1910, n. 171, col quale furono portate modificazioni al n. 174 della tariffa generale dei dazi doganali e l'altro R. decreto del 14 aprile 1910, n. 172, col quale furono introdotte modificazioni nel repertorio per l'applicazione della stessa tariffa.
[7]Il testo unico della tariffa dei dazi doganali, da pubblicare con decreto Reale in virtu' dell'art. 5 della legge 29 luglio 1909, n. 591, sara' coordinato, nella parte che riguarda il sughero e la magnesite calcinata o caustica, anche con le disposizioni rispettivamente portate dai citati RR. decreti.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]FACTA - DI SAN GIULIANO - RAINERI.
[12]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 29 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
