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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[4]Articolo unico.
[5]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1932 - Anno X
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]Mussolini - Ciano - Di Crollalanza - Mosconi - Gazzera - Bottai - Rocco.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009
