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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960
Legge 2 marzo 1963, n. 509
- Aggiornato al
- 23 aprile 1963
- Articoli
- 51
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1Accordo di emigrazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica degli Stati Uniti del…
- Art. 2L'emigrazione italiana verso il Brasile puo' essere libera o assistita; entrambe le forme…
- Art. 3L'emigrazione libera e' quella che si attua per iniziativa ed a spese degli emigranti…
- Art. 4I Governi delle Alte Parti Contraenti possono, per mezzo di Scambi di Note, stabilire…
- Art. 5L'emigrazione assistita e' quella che si attua sulla base di programmi previamente…
- Art. 6L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti…
- Art. 7Gli emigranti italiani che si stabiliscono in Brasile, nel quadro dell'emigrazione…
- Art. 8Il Governo italiano autorizza, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia, con…
- Art. 9Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente dal regime di licenza…
- Art. 10I benefici concessi con gli articoli 8 e 9 si riferiscono ai beni relativi alla qualifica…
- Art. 11Le autorita' italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo…
- Art. 12Le autorita' brasiliane procederanno alla selezione definitiva degli emigranti assistiti…
- Art. 13Verificato da parte dell'autorita' consolare brasiliana in Italia, l'adempimento delle…
- Art. 14Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di…
- Art. 15Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro beni, i due Governi…
- Art. 16Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla localita' di…
- Art. 17Il Governo brasiliano concedera' particolari facilitazioni per la costituzione e…
- Art. 18La responsabilita' del Governo brasiliano per le obbligazioni stabilite dall'articolo 16…
- Art. 19Si considera collocato l'emigrante giunto nella localita' di destinazione e abbia…
- Art. 20Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'elaborazione di piani di colonizzazione…
- Art. 21I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinati a nuclei di…
- Art. 22I programmi di colonizzazione verranno attuati nelle aree del territorio brasiliano piu'…
- Art. 23Le Alte Parti Contraenti considerano colono ogni agricoltore, proprietario o no, che, per…
- Art. 24La zona rurale comprende le regioni nelle quali gli abitanti si dedichino prevalentemente…
- Art. 25Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie c) e d), di cui all'articolo…
- Art. 26Gli emigranti destinati ad esercitare attivita' nel settore della colonizzazione con il…
- Art. 27Nel caso di concessione di terre da Parte dei Governi statali o delle autorita'…
- Art. 28Il Governo brasiliano si adoperera' presso i Governi statali e le autorita' municipali…
- Art. 29Le autorita' brasiliane competenti provvederanno all'assistenza scolastica, medica e…
- Art. 30Il Governo brasiliano prendera' accordi con i Governi statali affinche' siano costruite…
- Art. 31Le autorita', italiane concederanno in base alle norme vigenti in materia il rimpatrio…
- Art. 32Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinche' agli emigranti, alle Cooperative ed agli…
- Art. 33Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione a favore dell'emigrante, di una…
- Art. 34Le Alte Parti Contraenti raccomanderanno alle imprese di colonizzazione la stipulazione…
- Art. 35Le Alte Parti Contraenti convengono di promuovere, in ogni suo grado, l'addestramento…
- Art. 36Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune accordo la possibilita' di…
- Art. 37I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di…
- Art. 38Il Brasile e l'Italia, concordano e entro i limiti dei benefici stabiliti per i nazionali…
- Art. 39La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione malattia ai familiari…
- Art. 40I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui…
- Art. 41Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni…
- Art. 42Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta…
- Art. 43Le autorita' competenti dei due Paesi concorderanno le modalita' di attuazione delle…
- Art. 44Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilita' di…
- Art. 45Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo…
- Art. 46Il Comitato Misto avra' la sua sede nella capitale del Brasile e potra' riunirsi ovunque…
- Art. 47Il Comitato Misto potra' essere convocato, oltre che per le riunioni ordinarie, in via…
- Art. 48Il Comitato Misto, che svolgera' la sua azione in collaborazione con gli Organi…
- Art. 49Qualora il Comitato Misto non fosse in grado di decidere in merito ad una questione ad…
- Art. 50Le Alte Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, per iniziativa propria o del…
- Art. 51Il presente Accordo verra' ratificato non appena siano compiute le formalita' previste…
