Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

  • a)«Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
  • b)«Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
  • c)«Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
  • d)«Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
  • e)«Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
  • f)«Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
  • g)«Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
  • h)«Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Testo vigente dal 4 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50~approvazione-art1 · fonte del testo

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