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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
Legge 5 aprile 2012, n. 50
- Aggiornato al
- 4 maggio 2012
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 191
- Art. 1PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLE FORESTE MONTANE…
- Art. 2Considerazione delle finalita' nelle altre politiche Le Parti contraenti si impegnano a…
- Art. 3Partecipazione degli enti territoriali 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel…
- Art. 4Cooperazione internazionale Le Parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni…
- Art. 5Basi della pianificazione Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente…
- Art. 6Funzioni protettive delle foreste montane 1. Per le foreste montane che hanno una…
- Art. 7Funzione economica delle foreste montane 1. Per le foreste montane, ove prevale la…
- Art. 8Funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane Considerato che le…
- Art. 9Accesso alle foreste Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei…
- Art. 10Riserve forestali naturali 1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve…
- Art. 11Incentivazione e compensazione 1. Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni…
- Art. 12Misure integrative Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle…
- Art. 13Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta…
- Art. 14Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e…
- Art. 15Attuazione Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente…
- Art. 16Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al…
- Art. 17Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano…
- Art. 18Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo…
- Art. 19Firma e ratifica 1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli…
- Art. 20Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla…
- Art. 21Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla…
- Art. 22Formazione e informazione Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento…
- Art. 23Attuazione Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente…
- Art. 24Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al…
- Art. 25Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano…
- Art. 26Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo…
- Art. 27Firma e ratifica 1. Il presente Protocollo e' depositato per la firma da parte degli…
- Art. 28Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla…
- Art. 29Notifiche Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla…
