[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABOTORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973, in considerazione del fatto che il Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali siti a Monterotondo; manifestando la propria disponibilita' a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunita' del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I: Definizioni

[4]Parte I:

[5]Ai fini del presente Accordo:

[6](a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti:; (b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; (c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo; (d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (e) per "Agenzia" si intende il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" (CNR) italiano; (f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del regolamento sul Personale, comandati in Italia; (g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio; (h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia; (i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio; (j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio o dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

Testo vigente dal 13 marzo 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-17;50~accordo-arti · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari