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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999
Legge 17 febbraio 2001, n. 50
- Aggiornato al
- 13 marzo 2001
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla…
- Art. 3Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 245…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABOTORIO EUROPEO DI BIOLOGIA…
- Art. iiArticolo II Programma del Laboratorio di Monterotondo Parte II: (1) Il Governo mettera' a…
- Art. iiiArticolo III Servizi pubblici Parte V: Il Governo fara' si che le autorita' competenti…
- Art. ivArticolo IV Privilegi ed immunita' Parte VII: Immunita' dalla giurisdizione e dalla…
- Art. vAnticolo V Responsabilita' Parte IX: (a) Responsabilita' giuridica internazionale In…
- Art. viArticolo VI Parte X: 1. Liberta' dalle restrizioni tariffarie Il Laboratorio potra'…
- Art. viiArticolo VII Notifica delle nomine Parte XII: Il Laboratorio informera' il Governo…
- Art. viiiArticolo VIII Direttore Generale Parte XV: (a) Il Direttore Generale del Laboratorio…
- Art. ixArticolo IX Parte XVI: Oggetto dei privilegi e delle immunita' L'oggetto dei privilegi e…
- Art. xArticolo X Comunicazioni e trasporti Parte XIX: (a) Tutte le comunicazioni dirette a…
- Art. xiArticolo XI Assistenza sanitaria e previdenza sociale Parte XX: Nella misura in cui il…
- Art. xiiArticolo XII Collegamento con il Governo Parte XXI: Il Governo designera' una autorita'…
- Art. xiiiArticolo XIII Contratti Parte XXI: (a) Il Laboratorio potra' inserire in tutti i…
- Art. xivArticolo XIV Controversie fra il Laboratorio ed iliaco personale Parte XXIII: Le…
- Art. xvArticolo XV Composizione delle controversie Parte XXIV: Qualsiasi controversia che…
- Art. xviArticolo XVI Accordi supplementari Parte XXV: Il Governo ed il Laboratorio potranno…
- Art. xviiArticolo XVII Entrata in vigore Parte XXVI: Il presente Accordo entrera' in vigore alla…
- Art. xviiiArticolo XVIII Revisione e cessazione Parte XXVII: (a) I negoziati per la revisione o…
- Art. xixArticolo XIX Durata dell'Accordo Parte XXVIII: Fatte salve le disposizioni del comma (b)…
