Gli investimenti dei cittadini e delle Societa' di ciascuna delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure i relativi utili, non potranno essere espropriati se non nel caso di pubblica utilita' e solo contro il versamento di un'indennita' pari al valore delle proprieta' espropriate. Tale indennita' dovra' essere versata senza ritardo e sara' immediatamente trasferibile in valuta convertibile senza alcuna limitazione.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;492~art4 · fonte del testo

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