• 1)- Gli investimenti dei cittadini di ogni Parte Contraente godranno di un'adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
  • 2)- Gli investimenti effettuati dai cittadini di ciascuna Parte Contraente non potranno essere espropriati o nazionalizzati o sottoposti ad analoga misura nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni di pubblica utilita' e contro indennizzo. L'indennizzo dovra' essere adeguato, equivalente al valore effettivo dell'investimento al momento dell'esproprio, essere versato senza indebiti ritardi, e liberamente trasferibile in valute convertibili al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento. Il trasferimento dovra' essere effettuato entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di deposito di un fascicolo completo, conforme al regolamento dei cambi di ciascuna Parte Contraente. La legalita' dell'esproprio e l'importo dell'indennizzo dovranno poter essere presentati e controllati, su domanda della parte interessata, dal Tribunale competente del Paese nel quale l'investimento sia stato realizzato.
  • 3)- Qualora gli investimenti dei cittadini di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite a causa di guerre, altri conflitti armati, situazioni di emergenza, o altri analoghi avvenimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, il trattamento da parte di quest'ultima per tutto quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il compenso o ogni altra forma di regolamento non sara' meno favorevole di quello che detta Parte Contraente concede ai suoi cittadini o ai cittadini dei Paesi Terzi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;16~accordo-art4 · fonte del testo

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