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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 · Legge 8 luglio 1977, n. 487
- Aggiornato al
- 6 agosto 1977
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- 26
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le…
- Art. 3Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte…
- Art. 4Se il libretto di famiglia internazionale non e' stato rilasciato all'atto della…
- Art. 5Le pagine del libretto di famiglia internazionale sono numerate senza interruzione.
- Art. 6Tutte le iscrizioni da riportare sul libretto di famiglia internazionale sono scritte in…
- Art. 7Le date sono scritte in numeri arabi che indichino, uno dopo l'altro, sotto i simboli Jo…
- Art. 8Le voci invariabili del libretto di famiglia internazionale, fatta eccezione per i…
- Art. 9Il significato dei simboli usati nel libretto di famiglia internazionale deve essere…
- Art. 10Se le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile non possono essere contenute in una…
- Art. 11Le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile riportate nel libretto di famiglia…
- Art. 12Il libretto di famiglia internazionale deve essere aggiornato quando non corrisponde piu'…
- Art. 13Il rilascio del libretto di famiglia internazionale non da' luogo a percezione di alcun…
- Art. 14Ogni Stato contraente stabilira' il numero di voci "estratto di nascita di un figlio" che…
- Art. 15Per l'applicazione della presente Convenzione sono equiparati ai cittadini di uno Stato i…
- Art. 16In deroga alla presente Convenzione, possono essere inserite, all'inizio o alla fine del…
- Art. 17Ogni Stato contraente potra', all'atto della firma, della notifica di cui all'articolo 18…
- Art. 18Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero lo avvenuto…
- Art. 19La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della…
- Art. 20Le riserve di cui all'articolo 17 possono essere ritirate in tutto o in parte in…
- Art. 21La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano…
- Art. 22Ogni Stato potra' aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore l'atto di…
- Art. 23La presente Convenzione rimarra' in vigore per tempo indeterminato. Ogni Stato contraente…
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