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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contribuiti sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma;
[10]«L'inosservanza dei termini pel compimento dell'esecuzione e per la presentazione della eventuale domanda di discarico di quote non riscosse e' causa del rifiuto del discarico stesso; in tal caso l'esattore e' tenuto a rifondere le quote all'ente creditore e, verificandosi l'inadempienza, contro di lui procede il ricevitore provinciale, ai sensi della legge sulla riscossione, su richiesta dell'ente creditore».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XV
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel - Lantini - Solmi - Rossoni - Benni.
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 26 aprile 1937 al 16 dicembre 2009
