• 1)Fermo restando il rispetto del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, tutti i battelli devono manovrare in modo da non intralciare le operazioni dei battelli da pesca e da non danneggiare gli strumenti da pesca, e devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato V della presente Convenzione.
  • 2)Al fine di assicurare l'applicazione di tali disposizioni, le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono, di loro propria iniziativa, notificare alle autorita' competenti di altre Parti Contraenti che potrebbero esservi interessate le concentrazioni o le probabili concentrazioni di battelli da pesca o di strumenti da pesca di cui esse siano a conoscenza; le Parti Contraenti che ricevono tali notifiche, adotteranno tutte le disposizioni pratiche per informarne i loro battelli. Gli Ufficiali autorizzati designati in applicazione dell'Articolo 9 della Convenzione potranno anche attirare l'attenzione dei battelli sugli strumenti posti in mare.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari